Il codice del DJ – Un proposta di autoregolamentazione
art.1 – Definizione del DJ
1.1. Il DJ è l’artista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorico/pratica di carattere musicale ed elettronico, esegue, in un’unica sequenza, più tracce musicali (in qualsiasi formato) in un unico flusso, grazie all’utilizzo di strumenti audio analogici e/o digitali, coinvolgendo il pubblico presente. 1.2. Il risultato di tale attività denominato “DJ set” è caratterizzato dalla personalità artistica del professionista. 1.3. Tale attività viene espletata a fronte di un compenso da parte dell’organizzatore dell’evento e con il rispetto di tutte le normative fiscali, previdenziali, di sicurezza e in materia di diritto d’autore.1.4 Il DJ è un Professionista quando svolge l’attività artistica di cui ai punti che precedono in modo continuativo e prevalente, nel senso che la maggior parte dei suoi redditi percepiti annualmente derivano dall’attività suddetta.1.5. Per la definizione di autore/compositore musicale, produttore di fonogrammi, artista interprete esecutore e editore musicale si rinvia alle definizioni contenute nella Legge 633/1941 e ss.mm.